I climatizzatori di Marco Marzocchi

Nel gennaio 2004 il giornalista Marco Mazzocchi, conduttore de “La domenica sportiva” in onda su Rai2, presta la propria voce per una campagna pubblicitaria a favore di un’azienda produttrice di condizionatori d’aria. Gli spot vanno in onda su alcune radio locali romane. Mazzocchi viene retribuito, ma devolve – a suo dire – il guadagno in beneficenza.

Dopo alcuni giorni il Consiglio Regionale del Lazio apre un procedimento disciplinare nei suoi riguardi, al termine del quale gli viene comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi. Mazzocchi ricorre al Consiglio Nazionale, che però conferma la decisione con delibera del 31 marzo 2005, ritenendo “ininfluente che il Mazzocchi abbia devoluto in beneficenza il ricavato della sua partecipazione agli spot pubblicitari, dovendosi piuttosto rilevare che la pubblicità effettuata non era a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque priva di carattere speculativo”, come si esprime la Carta dei Doveri.

Mazzocchi tenta con l’autorità giudiziaria ordinaria, come gli consente l’art. 63 L. n. 69/1963 contro le decisioni del Consiglio Nazionale, ricorrendo al Tribunale civile di Roma. Il Tribunale rigetta il ricorso confermando la sanzione della sospensione inflitta dagli Ordini professionali, sulla base della accertata violazione delle norme contenute nella Carta dei Doveri.

Secondo il Tribunale, il fatto che Mazzocchi abbia devoluto in beneficenza il proprio guadagno non può avere alcun rilievo, poiché “la pubblicità di un prodotto commerciale ha di per sé carattere speculativo”, essendo decisiva “la finalità propria della pubblicità cui si affianca la figura del giornalista”. E nel caso in questione “una pubblicità su radio locale di climatizzatori d’aria […] immediatamente lega la figura del giornalista ad interessi di carattere economico”, come tali “incompatibili con la tutela dell’autonomia professionale”.

(Trib. Roma 21 ottobre 2005)
* * *

La Carta dei Doveri del 1993 è molto chiara nel proibire al giornalista di partecipare ad iniziative pubblicitarie. L’unica eccezione riguarda quelle “volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali e comunque prive di carattere speculativo”, alle quali il giornalista deve comunque partecipare “a titolo gratuito”.

Già si è parlato del significato delle norme che limitano il diritto del giornalista di utilizzare nome, immagine, voce a fini pubblicitari. Il limite oltre il quale la partecipazione diventa illecito disciplinare, anche se effettuata gratuitamente, è dato dal carattere speculativo dell’iniziativa pubblicitaria. Carattere speculativo riferito, beninteso, non al giornalista (che può prestarsi solo gratuitamente) ma al soggetto, pubblico o privato, beneficiario del messaggio pubblicitario.

L’iniziativa pubblicitaria volta ad incrementare le vendite di un’azienda commerciale che produce condizionatori d’aria è evidentemente a carattere speculativo, poiché si propone di assicurare un profitto. Essendo sufficiente questo aspetto, a nulla rileva la circostanza che i proventi del giornalista vengano devoluti in beneficenza. La Carta dei Doveri non si limita ad imporre al giornalista di partecipare gratuitamente ad iniziative pubblicitarie. Esige che il giornalista, ferma restando la gratuità della sua partecipazione, non contribuisca in alcun modo ad un’iniziativa di tipo commerciale, ossia finalizzata ad ottenere incrementi patrimoniali di qualsiasi natura.

La partecipazione di Mazzocchi ad uno spot pubblicitario a favore di un’azienda produttrice di condizionatori d’aria lo ha legato – per usare le parole del Tribunale di Roma – ad interessi di carattere economico. Lo spot è stato realizzato con l’evidente fine di incrementare le vendite dei prodotti pubblicizzati. Ossia, proprio quel risultato al quale la Carta dei Doveri vieta al giornalista di essere asservito. E la circostanza che Mazzocchi abbia devoluto il guadagno in beneficenza non vale ad escludere che il giornalista si sia comunque asservito agli interessi economici di un’impresa commerciale.