Automobilisti in rivolta

Tra il settembre 1998 e il giugno 1999 sulla cronaca di Roma dei quotidiani “Il Corriere della Sera” e “Il Giornale”, nonché su “Il Tempo” vengono pubblicate diverse interviste rese da S.B., presidente dell’Associttadini e L.M., presidente dell’Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali (Ospol). Esse prendono di mira la società S.T.A. per il servizio di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di sosta degli autoveicoli in Roma, prestato attraverso l’attività di “ausiliari del traffico” in virtù di apposita convenzione con il Comune.

Gli intervistati criticano l’operato della S.T.A. In generale, esortano i contravventori a non pagare le somme richieste e a chiedere il rimborso delle somme eventualmente versate. In particolare, giudicano i relativi verbali “nulli”, definiscono “soprusi” quelli posti in essere dagli ausiliari e affermano che “non si sa che fine fanno i soldi incassati dalla S.T.A.”.

Viene anche organizzata un’attività di volantinaggio. Sugli stampati ricorre la frase “Ancora una multa! Sei sicuro di dover pagare? Siamo qui per tutelare i tuoi diritti!” con annesso facsimile per la richiesta di rimborso al Prefetto. L’Associttadini apre un sito web, in cui afferma di aver “rilevato vizi di legittimità nella procedura usata dal personale della S.T.A. per multare gli utenti dei parcheggi romani. Gli utenti che avessero già pagato contravvenzioni alla S.T.A. possono richiedere il rimborso avvalendosi del servizio legale dell’associazione”.

La S.T.A. considera il tutto un’autentica campagna denigratoria, nonché di delegittimazione della propria attività. E cita in giudizio entrambe le associazioni dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e morali.

Il Tribunale di Roma respinge la domanda riconoscendo a entrambe le associazioni il diritto di critica e affermando che “Si deve ritenere rispettoso dei limiti del diritto di critica il giudizio di “illegalità illegittimità” rivolto pubblicamente, ossia a mezzo della stampa o di altri veicoli informativi, all’attività esercitata da soggetti pubblici o privati incaricati dello svolgimento di funzioni di pubblico interesse, quando tale giudizio sia svolto nel rispetto dei limiti di continenza espressiva esigibili nel contesto di una polemica socio sindacale”.

(Trib. Roma 10 luglio 2003)
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La sentenza rappresenta un buon esempio di estensione del concetto di critica sindacale. Si è già detto, infatti, che la critica sindacale deve logicamente riguardare anche la tutela di quei rapporti basati su una sostanziale disparità tra i soggetti in conflitto, ma che prescindono dall’espletamento di un’attività lavorativa. In particolare, quei rapporti tra pubblica amministrazione e collettività, in cui quest’ultima è soggetta per legge al potere della prima, esercitato attraverso atti autoritativi.

Il caso vede una collettività, identificabile negli automobilisti di Roma, che soggiace al potere di accertamento delle contravvenzioni per divieto di sosta. Sia l’Associttadini che la Ospol hanno espresso una critica a tutela della posizione sostanziale di quella collettività, il cui interesse ad un corretto accertamento delle contravvenzioni per divieto di sosta è innegabile.

Entrando nel merito della questione, Associttadini e Ospol hanno pubblicamente contestato la legittimità del procedimento con cui gli “ausiliari” della S.T.A. avevano elevato in Roma, a partire dal 1998, le contravvenzioni agli automobilisti in base ad una convenzione con il Comune di Roma. Spiegavano che la “legge Bassanini” del 1997 aveva introdotto la figura dell’agente ausiliario affidandogli funzioni di prevenzione e accertamento delle contravvenzioni, ma non di verbalizzazione, riconosciute soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2000. Pertanto, i conseguenti verbali da loro redatti prima di quest’ultima data dovevano considerarsi nulli. In pratica, hanno rilevato uno scorretto esercizio di funzioni pubbliche.

La sentenza appare pienamente condivisibile. Non si vede, infatti, dove il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la lesione della reputazione. Innanzitutto, la critica si basava su argomentazioni che la stessa magistratura, in alcune sentenze riguardanti casi simili, aveva mostrato di condividere, come fa notare la stessa sentenza. Inoltre, la critica riguardava un comportamento oggettivo della S.T.A.: l’esercizio di funzioni pubbliche in violazione della legge.

Non è nemmeno possibile riscontrare una qualche violazione del requisito della continenza formale, nonostante il termine “soprusi” adoperato per qualificare l’insieme dei comportamenti della S.T.A. a danno degli automobilisti romani. Anche se può sembrare un termine eccessivo, è in realtà appropriato ad indicare una fattispecie basata su uno squilibrio di poteri. Qui identifica, con l’irrinunciabile asprezza della critica, un atto autoritativo ma illegittimo della pubblica amministrazione, che produce effetti su una collettività soggetta al suo potere. Un termine che non potrebbe ritenersi eccessivo nemmeno se adoperato, ad esempio, nei riguardi di un licenziamento ritenuto illegittimo.