Authority comunicazioni 1° febbraio 2006

AUTORITA’ PER LA GARANZIA NELLE COMUNICAZIONI

Delibera n. 22/06/CSP (1° febbraio)

(“Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti

in materia di comunicazione politica

e parità di accesso ai mezzi di informazione
nei periodi non elettorali”)

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1° febbraio 2006;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), numeri 1 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo».

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, ed, in particolare, l'art. 2, comma 1.

Vista la delibera n. 200/00/CSP recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali.

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali».

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione».

Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico, costituiscono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche e che, l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale, che deve garantire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e imparzialità.

Considerato che l'Autorità è chiamata dall'art. 10, comma 1, del citato Testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive.

Rilevato, altresì, che il citato art. 7, comma 3, del Testo unico prevede che l'Autorità debba rendere effettiva l'osservanza dei princìpi ivi stabiliti, nei programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in àmbito nazionale.

Visto l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003, secondo il quale, in particolare:

«1. Tutte le trasmissioni di informazione dai telegiornali ai programmi di approfondimento devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo, di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza….
2. La presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento, quando è frequente e abituale, alimenta la sensazione che il carattere pubblico del servizio consista nella simbiosi con la politica, va quindi, normalmente evitata, e deve, comunque, trovare motivazione nella particolare competenza e responsabilità degli invitati su argomenti trattati nel programma stesso, configurando una finestra informativa nell'àmbito del programma di intrattenimento alla quale si applica dunque la raccomandazione precedente….»;

Considerato che i princìpi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità devono informare le trasmissioni di informazione, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti trasmesse.

Ritenuto di fare propria la citata raccomandazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dell'11 marzo 2003 e di estenderla alle emittenti radiotelevisive nazionali private.

Considerato che, fatte salve le norme legislative e regolamentari applicabili in periodo elettorale, l'informazione e l'approfondimento politico, in qualsiasi trasmissione collocati, devono conformarsi ai criteri di imparzialità, equità, completezza, correttezza, pluralità dei punti di vista ed equilibrio delle presenze, che deve essere garantito durante il ciclo del programma; che, soprattutto in periodo pre elettorale, occorre garantire che, in caso di alterazione delle presenze, il riequilibrio avvenga con sufficiente immediatezza in un arco temporale ristretto, comunque prima dell'avvio della campagna elettorale.

Considerato che nelle trasmissioni di intrattenimento va evitata la presenza di esponenti politici, salvo che la medesima sia dovuta alla trattazione di argomenti per i quali è richiesta una loro particolare competenza e responsabilità; che, in tal caso, si configura una finestra informativa nell'àmbito del programma di intrattenimento, nella quale devono essere assicurati la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

Considerate l'opportunità e l'urgenza di adottare disposizioni applicative dei princìpi di legge in materia di informazione radiotelevisiva diffusa dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private a integrazione e modificazione di quelle adottate con la citata delibera n. 200/00/CSP.

Udita la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

DELIBERA

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, stabiliscono i criteri ai quali le trasmissioni di informazione, gli spazi di informazione e approfondimento e le altre trasmissioni nei casi di cui all'art. 3, diffusi dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, devono attenersi nel periodo non elettorale per assicurare il rispetto dei princìpi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione previsti dalla legge.

Art. 2 (Trasmissioni di informazione e approfondimento)
1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i princìpi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento.
2. Nei programmi di informazione e di approfondimento l'equilibrio delle presenze deve essere assicurato durante il ciclo della trasmissione, dando, ove possibile, preventiva notizia degli interventi programmati.
3. Nel periodo pre elettorale l'equilibrio delle presenze deve essere osservato con particolare cura in modo da assicurare, con imparzialità ed equità, l'accesso a tutti i soggetti politici nonché la parità di trattamento nell'esposizione delle proprie opinioni e posizioni politiche, realizzando l'equilibrio tra i diversi schieramenti. In caso di alterazione di quest'ultimo, il riequilibrio deve avvenire in una trasmissione omogenea, ove possibile della stessa serie e nella stessa fascia oraria, immediatamente successiva e, comunque, prima della convocazione dei comizi elettorali.
4. Ai fini del presente provvedimento i soggetti politici sono individuati come segue:
a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) le forze politiche che, pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale, siano rappresentate nel Parlamento europeo.
5. Ai fini del presente provvedimento il periodo pre elettorale va dal trentesimo giorno precedente la data prevista per la convocazione dei comizi elettorali fino a quest'ultima.
6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo i registi ed i conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico così da non influire sulla libera formazione delle opinioni da parte degli ascoltatori. Nel periodo pre elettorale non sono consentiti interventi video o audio in diretta, non preannunciati all'inizio della trasmissione. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto della persona.
7. I criteri di cui al presente articolo devono essere rispettati all'interno di ciascuna rete o testata giornalistica.

Art. 3 (Altre trasmissioni)
1. Negli spazi di informazione e approfondimento politico, in qualsiasi trasmissione collocati, si applicano le disposizioni del precedente art. 2.
2. Nelle trasmissioni di intrattenimento va evitata la presenza di esponenti politici, salvo che la medesima sia dovuta alla trattazione di argomenti per i quali è richiesta una loro particolare competenza e responsabilità. In tal caso si configura uno spazio informativo nell'àmbito del programma, per il quale valgono le disposizioni del precedente art. 2.
3. Nelle trasmissioni di intrattenimento, ferma restando la libertà di espressione, la comunicazione e la satira non devono assumere forme lesive della dignità della persona.

Art. 4 (Adeguamento)
1. Le emittenti radiotelevisive nazionali sono tenute al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, attraverso l'immediato adeguamento della propria programmazione ai princìpi dal medesimo stabiliti e attraverso i conseguenti comportamenti.
2. L'Autorità verifica l'osservanza di quanto disposto dal presente provvedimento anche attraverso il monitoraggio dei programmi.
3. Ove l'Autorità accerti l'inosservanza di quanto prescritto dal presente provvedimento irroga ai soggetti responsabili, se necessario previa diffida, le sanzioni amministrative previste dall'art. 1, commi 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e adotta le misure ripristinatorie di cui all'art. 10, commi 3 ed 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Il presente provvedimento entra in vigore nei confronti di ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale privata dalla data della notifica.
Il presente provvedimento è trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.