Obbrobri e contraddizioni
nel disegno di legge
sulle intercettazioni
7 settembre 2007
(avv. Antonello Tomanelli)
Il 17 aprile 2007 la Camera dei Deputati ha approvato a larga maggioranza il disegno di legge sulle intercettazioni. Se quel testo venisse approvato dal Senato, la libertà di informazione e il principio di trasparenza dell’azione dei pubblici poteri, capisaldi di una democrazia, subirebbero un colpo mortale.
Attualmente il codice di procedura penale pone un divieto assoluto di pubblicazione solo per gli atti coperti da segreto, ossia gli atti del pm e della polizia giudiziaria compiuti nel corso delle indagini preliminari. Segreto che cessa nel momento in cui l’indagato acquisisce il diritto di conoscere quegli atti (art. 329 c.p.p.).
Da tale momento il divieto di pubblicazione diviene relativo. Fino alla chiusura delle indagini preliminari, quegli atti non possono essere pubblicati integralmente, ma se ne può diffondere il contenuto (art. 114 c.p.p.). In pratica, gli organi di informazione non possono riprodurli a mo’ di “copia e incolla”, nemmeno parzialmente, ma possono citare circostanze, argomentazioni, conclusioni in essi riportate. L’informazione è quindi garantita.
Ciò vale anche per le intercettazioni. Richieste dal pm e autorizzate dal gip, una volta eseguite vengono trascritte, infine depositate presso la segreteria del pm, per essere conosciute dalle parti e dai loro difensori. E il relativo contenuto, se di interesse pubblico, può essere legittimamente divulgato.
Il disegno di legge approvato dalla Camera cancella tutto questo. Viene fissata la regola generale secondo cui “E’ vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare” (nuovo art. 114, comma 2°, c.p.p.); e inserito il comma 2° bis, che vieta la pubblicazione “anche parziale, per riassunto o nel contenuto” delle intercettazioni telefoniche e telematiche, anche se non più coperte da segreto, fino al termine di cui al comma 2°. Dunque, buio totale sulle indagini, anche se riguardano fatti di rilevante interesse pubblico.
Nel divieto assoluto rientra anche, secondo quanto dispone il nuovo comma 2° ter, “la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari”. Tuttavia, qui è prevista un’eccezione. La pubblicazione è ammessa, anche se esclusivamente “nel contenuto” e soltanto “dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza”, ma non “per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2° bis” (ossia le comunicazioni telefoniche e telematiche). Insomma, il buio assoluto sulle intercettazioni permane.
Il disegno di legge prevede anche un notevole inasprimento delle pene, sia detentive che pecuniarie, in caso di violazione del divieto di pubblicazione. Nei casi più gravi si rischia la reclusione fino a quattro anni di carcere e un’ammenda fino a 100 mila euro.
Il disegno di legge si pone in aperto contrasto con l’art. 21 Cost., norma su cui si fonda il diritto di cronaca. Viene affossato il principio di immediatezza della notizia. Qualsiasi fatto di obiettivo interesse pubblico deve essere conosciuto al più presto. Gli organi di informazione sono l’anello di congiunzione tra il fatto e la collettività, i cui membri non dispongono dei mezzi necessari per acquisire le notizie. Gli organi di informazione, in virtù del loro rapporto privilegiato con la realtà, garantiscono alla collettività un consapevole esercizio di quella sovranità che l’art. 1 Cost. attribuisce espressamente al “popolo”.
Vietare la pubblicazione di quanto la magistratura abbia appreso dalle intercettazioni fino al termine dell’udienza preliminare significherebbe nascondere alla collettività fatti rilevanti per un periodo che può superare i due anni, se si pensa che tanto possono durare le indagini preliminari sui delitti più complessi (si pensi ai delitti di mafia e, in generale, a quelli della criminalità organizzata), in virtù di quanto disposto dall’art. 407 c.p.p.
Non possono considerarsi fondate le argomentazioni addotte da più parti per giustificare il disegno di legge, in particolare la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni ma sostanzialmente estranei ai fatti, e l’esigenza di tutelare il proficuo svolgimento delle indagini.
Dal punto di vista della riservatezza, l’organo di informazione che pubblicasse dettagli privi di un obiettivo interesse pubblico incorrerebbe nella responsabilità che consegue sempre alla violazione dei tradizionali principi in materia di diritto di cronaca. Vietare la pubblicazione delle intercettazioni solo perché vi è un rischio fisiologico di lesione del diritto alla riservatezza è come vietare la circolazione automobilistica su tutto il territorio nazionale in un’ottica di prevenzione degli incidenti mortali. Inoltre, già l’art. 268, comma 6°, c.p.p. prevede il potere del gip di procedere allo stralcio di quei brani delle intercettazioni “manifestamente irrilevanti”, che logicamente sono quelle riguardanti terzi intercettati estranei a qualsiasi ipotesi delittuosa. Niente di più logico, dunque, nell’affidare agli stessi organi giudiziari il compito di tutelare il diritto alla riservatezza.
Così come è logico lasciare agli organi giudiziari anche il compito di preservare l’ordinato svolgimento delle indagini. A ciò pensa già l’art. 268, comma 5°, c.p.p., il quale dispone che “Se dal deposito [delle intercettazioni] può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.
In altre parole, l’attuale normativa in materia di intercettazioni già appresta i mezzi per scongiurare quei pericoli indicati da diversi ambienti politici per giustificare questa sciagurata iniziativa legislativa.
Nondimeno, il disegno di legge reca in sé una evidente contraddizione. Ciò con riferimento, da un lato, al divieto assoluto di pubblicazione delle intercettazioni; dall’altro, alla possibilità di pubblicare il contenuto delle ordinanze applicative di misure cautelari (prima fra tutte: la custodia cautelare), dopo che l’indagato o il difensore ne abbia avuto conoscenza, come prevede il comma 2° ter. E qui occorre una breve premessa.
Secondo i principi che governano il procedimento penale, gli atti compiuti dal pm vengono conosciuti soltanto dal gip. Questi, sulla base del contenuto del fascicolo del pm, può applicare le misure cautelari e decide, al termine dell’udienza preliminare, se dichiarare il non luogo a procedere o rinviare a giudizio l’imputato mandandolo davanti al giudice del dibattimento. Quest’ultimo deciderà esclusivamente sulla base delle risultanze del proprio fascicolo, che viene riempito man mano che le prove vengono espletate davanti a sé. Il giudice del dibattimento, quindi, non potrà mai basare la propria sentenza sulla base del contenuto del fascicolo del pm, semplicemente perché non lo conosce.
Quest’ultima regola subisce alcune eccezioni per i cosiddetti atti non ripetibili, compiuti durante le indagini preliminari: tra questi vi sono proprio le intercettazioni. I relativi verbali non vengono conosciuti soltanto dal gip (per decidere il rinvio a giudizio) e da pm e imputato (per esigenze di accusa e di difesa), ma confluiscono nel fascicolo del dibattimento. Ciò significa che il giudice del dibattimento alla fine deciderà non soltanto sulla base delle prove espletate davanti a sé, ma anche sulla base del contenuto delle intercettazioni. In altre parole, nel nostro ordinamento le intercettazioni costituiscono prova a tutti gli effetti.
Ed ecco la contraddizione. Secondo il disegno di legge, potrà essere pubblicato il contenuto di un’ordinanza di custodia cautelare che nemmeno finirà sul tavolo del giudice del dibattimento. Non, invece, il contenuto di un’intercettazione, nonostante il giudice del dibattimento potrà su di essa addirittura fondare la condanna.
Una soluzione irragionevole, dunque. Infatti, la pubblicazione dovrebbe essere consentita a maggior ragione per quegli atti il cui contenuto è per l’ordinamento giuridico vicino ad un’idea di verità proprio in virtù del loro valore probatorio. Non va dimenticato che le intercettazioni sono atti che per loro natura contengono sostanzialmente delle confessioni, rese evidentemente in assenza di qualsiasi indebita pressione. Circostanza che conferisce al fatto cui si riferiscono il massimo grado di verosimiglianza.
Tra l’altro, il disegno di legge prevede che la pubblicazione del contenuto dell’ordinanza che dispone la misura cautelare non potrà richiamare il contenuto delle intercettazioni eventualmente riportate. Se si considera che spesso le ordinanze di custodia cautelare si basano proprio sulle risultanze delle intercettazioni, la collettività non saprebbe per quale motivo una persona è stata arrestata.
Ciò si pone in aperto contrasto con un altro principio squisitamente democratico: quello della trasparenza dell’azione dei pubblici poteri. Tra l’altro, azzerando la possibilità di esercitare un controllo diffuso sull’operato degli organi giudiziari durante le indagini preliminari, potrebbe essere lo stesso indagato a rimetterci, a causa dell’alone di mistero che inevitabilmente finirebbe per avvolgere anche quei meccanismi processuali sorti a garanzia della sua libertà.
E non si può non rilevare una ulteriore contraddizione. Si vuole oscurare l’azione di quell’organo statale, quale la magistratura inquirente, spesso violentemente attaccata nel suo operato proprio da quegli ambienti politici che sono i principali convinti sostenitori del disegno di legge in commento, quando solo il controllo esercitato dagli organi di informazione può scongiurare arbitri ed eccessi.
(e sui recenti sviluppi della questione si legga l'articolo Governo e intercettazioni: quando la censura diventa Sistema)

