LA DEONTOLOGIA DEL GIORNALISTA

Le norme che regolano il comportamento del giornalista sono in gran parte contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), nel codice di deontologia dei giornalisti del 1998 e, con riferimento alla cronaca su minori, nella Carta di Treviso. Sono vere e proprie norme di legge e attengono al rapporto tra il giornalista e ciascun membro della collettività. La loro violazione può portare alla responsabilità civile e/o penale del giornalista.

Accanto a queste norme ve ne sono altre, che però sono prive di una “forza di legge”. Riguardano l’etica della professione e attengono al rapporto tra il giornalista e la categoria di appartenenza. La loro violazione non comporta di per sé una responsabilità civile o penale del giornalista, ma solo una responsabilità di tipo disciplinare, che viene accertata da appositi organi (Consigli Regionali e Consiglio Nazionale) e prevede la comminazione di sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono previste dagli articoli 51 55 L. n. 69/1963, che ha istituito l’Ordine dei Giornalisti. In ordine crescente di gravità sono: l’avvertimento, che viene comminata “nei casi di abusi o mancanze di lieve entità”; la censura, applicata “nei casi di abusi o mancanze di grave entità”; la sospensione dall’esercizio della professione da un minimo di due mesi a un massimo di un anno, quando la condotta del giornalista abbia “compromesso la dignità professionale”; la radiazione, che origina da un comportamento che abbia “gravemente compromesso la dignità professionale”.

Le sanzioni sono comminate dai Consigli Regionali competenti a seconda dell’albo di appartenenza del giornalista; e, in seconda istanza, dal Consiglio Nazionale. Contro le decisioni del Consiglio Nazionale l’art. 63 L. n. 69/1963 consente al giornalista di percorrere l’iter di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione).

Le norme disciplinari sono in massima parte contenute nella Carta dei Doveri, siglata l’8 luglio 1993 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana. Molte di queste sono poi diventate “norme di legge” con l’emanazione del codice di deontologia del 1998, perché in esso trasfuse: si pensi al divieto di discriminazione, alla tutela della riservatezza, al divieto di identificare le vittime di reati sessuali, alla tutela dei minori e dei soggetti deboli.

Il dovere più pregnante del giornalista e caposaldo del diritto di cronaca è il dovere di verità, considerato sia dalla L. n. 69/1963 che dalla stessa Carta dei Doveri quale “obbligo inderogabile”. Gli organi di informazione sono l'anello di congiunzione tra il fatto e la collettività. Essi consentono alla collettività l'esercizio di quella sovranità che secondo l'art. 1 Cost. “appartiene al popolo”. Un'informazione che occulta o distorce la realtà dei fatti impedisce alla collettività un consapevole esercizio della sovranità.

In più punti la Carta dei Doveri pone l’accento su quelli che, al pari del dovere di verità, vanno considerati valori etici assolutamente inderogabili: l’autonomia e la credibilità del giornalista.

L’autonomia del giornalista serve a garantire l’obiettività dell’informazione. L'informazione obiettiva serve unicamente la collettività, ossia persegue un interesse generale. Il dovere di autonomia vuole impedire che la funzione giornalistica venga subordinata ad interessi particolari. E’ evidente, quindi, che particolari rapporti del giornalista con soggetti interessati ad una informazione compiacente sono visti come il fumo negli occhi.

Tuttavia, non basta qualsiasi tipo di contatto a gettare un’ombra sulla professionalità del giornalista. Anzi, rapporti con i più disparati ambienti sono indispensabili per poter acquisire le notizie e garantire un’informazione precisa, dettagliata. La Carta dei Doveri vuole stigmatizzare non tanto il rapporto, quanto quegli elementi presenti in esso che indicano uno stato di sudditanza del giornalista o un interesse in conflitto con il dovere di verità. Insomma, casi il cui verificarsi ingenera quantomeno il dubbio sulla reale capacità o volontà del giornalista di dare vita ad un’informazione obiettiva.

Casi difficilmente preventivabili. Ma la Carta dei Doveri tenta una “tipizzazione” di quelle situazioni in presenza delle quali si presume che l’autonomia e la credibilità del giornalista vengano meno.

Innanzitutto, stigmatizzando l’adesione del giornalista “ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l’articolo 18 della Costituzione” (norma che vieta appunto “le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”). Qui è la natura antidemocratica, il perseguimento di scopi illegittimi e l’impenetrabilità della struttura cui il giornalista aderisce a minarne l’autonomia e la credibilità (si pensi all’adesione di giornalisti ad associazioni come la “P2”).

Poi, vietandogli di “accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale”, nonché pagamenti, rimborsi spese, vacanze gratuite, regali, inviti a viaggi, facilitazioni, etc. che provengano “da privati o enti pubblici”. Ciò in quanto l’accettazione di questi vantaggi porterebbe il giornalista a sentirsi in debito nei confronti di chi glieli ha procurati, mettendo così ad alto rischio di violazione la norma che gli impone di accettare “indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali della sua testata”.

In generale, la Carta dei Doveri pone l’accento sulla “responsabilità del giornalista verso i cittadini”, specificando che tale responsabilità non può dal giornalista essere subordinata “ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell’editore, del Governo o di altri organismi dello Stato”. Il giornalista deve avere una relazione esclusiva, diretta e immediata con la collettività. E’ un dovere strumentale allo stesso dovere di verità, poiché l’asservimento della funzione giornalistica all’interesse “particolare”, per definizione diverso da quello generale, costringe il giornalista a modulare l’informazione.

Strettamente collegate all’esigenza di autonomia e di credibilità del giornalista sono quelle norme che lo vogliono estraneo ad iniziative di carattere pubblicitario. Innanzitutto, sottolineando il diritto dei cittadini “di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dai messaggi pubblicitari”. La norma è la diretta conseguenza di quanto stabilito dal D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 74, attuativo delle direttive europee in materia di pubblicità ingannevole. In particolare, l’art. 1, comma 2°, stabilisce che “La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta”; e l’art. 4, comma 1°, la vuole “chiaramente riconoscibile come tale” e, con specifico riferimento alla pubblicità a mezzo stampa, “distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione”. In pratica, va scongiurato il rischio di commistione tra pubblicità e informazione.

In ogni organo di informazione il pericolo che si ricorra alla cosiddetta pubblicità redazionale è alto, considerata la sua efficacia: vengono messi in luce i benefici di un prodotto adottando la grafica dell’articolo di cronaca, spacciando così un’attività promozionale per informazione, inducendo il lettore a credere che quanto sta leggendo descrive un “fatto”, mentre in realtà promuove un prodotto. Ed è naturale che la Carta dei Doveri responsabilizzi il giornalista obbligandolo a “porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale”. Un conto è descrivere un prodotto attraverso l’enfasi tipica del messaggio pubblicitario, ben altra cosa è indicare al lettore l’utilità di un bene legandola all’efficacia di un articolo giornalistico. Qui l’inganno perpetrato ai danni del lettore attraverso una pubblicità mascherata da articolo informativo è particolarmente odioso, perché il giornalista approfitta della fiducia che il lettore ripone nella presunta obiettività di chi esercita una funzione informativa.

Il problema è: come distinguere un articolo informativo da una pubblicità redazionale? In effetti, anche il più obiettivo e disinteressato servizio giornalistico su una questione di interesse pubblico potrebbe avere, come risultato non voluto, quello di convogliare le preferenze dei lettori sul prodotto descritto. Nella notizia sulla presentazione della nuova collezione di un noto stilista, la semplice descrizione dei capi di abbigliamento apporta certamente un beneficio alla sua azienda, ma non è detto che l’articolo dissimuli una finalità pubblicitaria. Se si scoprisse che lo stilista ha pagato per il servizio, non si porrebbe più alcuna questione. Ma è raro che il rapporto contrattuale emerga. Si deve quindi ricorrere alla individuazione di “elementi presuntivi”, ricavabili dal servizio giornalistico stesso, che facciano supporre lo scopo non di informare il pubblico, ma di “promuovere la vendita di beni […] oppure la prestazione di opere o di servizi”, come si esprime l’art. 2, lett. a), D.Lgs. n. 74/1992.

Nella pubblicità redazionale vengono sottolineate le caratteristiche di un prodotto, magari comparandolo con altri prodotti concorrenti ma in modo tale da farlo uscire largamente vittorioso. Il giornalista guida il lettore nella scelta del prodotto. Un confronto con la problematica della Continenza formale può aiutare a chiarire la questione. In quel caso, come si è visto, il giornalista ricorre ad artifici comunicativi spingendo il lettore a travisare il fatto di cronaca a danno del protagonista. Nella pubblicità redazionale, invece, gli artifici (primo fra tutti: la grafica, identica a quella di un articolo di cronaca) inducono il lettore, mentalmente inserito in un contesto informativo, a ricondurre la bontà del prodotto, puntualmente elogiato dall’articolista, ad un “fatto” (di cronaca) anziché ad una iniziativa pubblicitaria, consentendo all’inserzionista di evitare quelle enfasi tipiche del messaggio promozionale che “allerterebbero” il consumatore per la palese mancanza di obiettività nella descrizione del prodotto. Sotto questo aspetto, la pubblicità redazionale può paragonarsi ad una violazione inversa del requisito della continenza formale, a causa degli effetti positivi prodotti.

L’autonomia e la credibilità del giornalista è tutelata anche attraverso norme che gli impediscono di fare da testimonial, sul presupposto che l’asservimento, anche estemporaneo, del giornalista ad interessi privati non può mai conciliarsi con la sua autonomia. La Carta dei doveri gli vieta di “prestare il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell’autonomia professionale”, consentendogli di partecipare (ma solo “a titolo gratuito”) ad “iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali e comunque prive di carattere speculativo”.

Qui sembrerebbe esserci una contraddizione. La prima parte della norma consentirebbe al giornalista di proporsi come testimonial quando l’iniziativa non può nuocere alla sua autonomia professionale. E, nel contempo, la seconda parte gli vieterebbe la partecipazione persino a titolo gratuito ad ogni iniziativa pubblicitaria “di carattere speculativo”, ossia finalizzata al profitto, anche quando riguardasse un ente benefico. Paradossalmente, quello che il giornalista non potrebbe fare nemmeno gratuitamente per un ente benefico, potrebbe invece farlo dietro compenso per una qualsiasi azienda se ciò non mettesse a rischio la sua autonomia professionale!

Data l’evidente incongruità della conclusione, si impone un’interpretazione nei seguenti termini. Il carattere speculativo di una iniziativa pubblicitaria è sempre un limite al diritto del giornalista di prestare nome, voce o immagine, perché è proprio il carattere speculativo a pregiudicarne l’autonomia professionale (e la credibilità). Ove invece manchi il carattere speculativo, il giornalista può liberamente fare da testimonial, ma soltanto ai fini elencati nella norma. Ed esclusivamente a titolo gratuito, altrimenti il carattere speculativo riguarderebbe addirittura il giornalista stesso.

Altra norma di comportamento contenuta nella Carta dei Doveri è quella che vieta al giornalista di “pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona”. La norma riproduce, almeno in parte, l’art. 15 L. n. 47/1948 (“legge sulla stampa”), che estende l’applicazione dell’art. 528 del codice penale (“Pubblicazioni e spettacoli osceni”) al “caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”, norma estesa anche al sistema radiotelevisivo dall’art. 30 L. n. 223/1990 (“legge Mammì”). La Carta dei Doveri ha depurato la norma degli anacronistici riferimenti al “comune sentimento della morale” e all’“ordine familiare”, sostituendoli con il parametro della “dignità della persona”.

Storicamente la norma ha avuto un’applicazione pressoché univoca. Ha riguardato qualsiasi immagine scioccante, a prescindere dall’esigenza informativa che la pubblicazione era destinata a soddisfare. In realtà, la norma pone una fondamentale questione, a causa del risultato contraddittorio cui porta la sua applicazione. Si censura un comportamento che può turbare chi apprende la notizia, ma che per il giornalista costituisce la forma più esemplare di adempimento del dovere di verità, che è il caposaldo del diritto di cronaca. Per questo sarebbe un errore scartare a priori la legittimità della pubblicazione dell’immagine raccapricciante. Va quindi privilegiata una soluzione che tenga conto della sensibilità del lettore medio, ma anche del diritto della collettività a ricevere un’informazione il più possibile fedele ai fatti.

E la soluzione non può che passare attraverso l’analisi dell’altro fondamentale requisito del diritto di cronaca: l’interesse pubblico. Bisogna cioè valutare se e quando sussiste l’interesse pubblico della collettività ad acquisire l’immagine raccapricciante.

L’interesse pubblico sussiste quando l’immagine raccapricciante ha di per sé un valore indiscutibilmente informativo, essendo l’unica fonte della notizia. Giova passare subito ad un esempio: le torture nel carcere irakeno di “Abu Graib”. I fatti furono resi noti attraverso la diffusione di fotografie scattate, incautamente e per diletto, dagli stessi torturatori americani e poi finite in “mani sbagliate”. Ebbene, la collettività non avrebbe potuto acquisire la notizia senza la diffusione di quelle immagini. Quale può essere quella fonte “ufficiale” (o quantomeno “attendibile”) che avrebbe dovuto fornire elementi di fatto tali da consentire al giornalista la diffusione della notizia nel rispetto del requisito della verità? Qui le immagini raccapriccianti hanno un incontestabile valore informativo perché rappresentano il contenitore di una notizia non altrimenti acquisibile dalla collettività.

Si pensi anche alla pubblicazione di immagini raccapriccianti che testimoniano i massacri compiuti in un paese dove è in corso una feroce azione repressiva da parte dello Stato, le cui autorità si rifiutano di fornire informazioni ai giornalisti. Qui rinunciare alla pubblicazione significherebbe privare la collettività dell’informazione su ciò che accade in quel paese. E, nel contempo, offrire a quelle autorità la possibilità di smentire efficacemente (ma soprattutto “ufficialmente”) ogni notizia scomoda. Non va dimenticato, infatti, che dovendo il diritto di cronaca poggiare sulla verità, qui la diffusione delle immagini costituisce l’unico modo per neutralizzare l’efficacia di quanto proviene da una fonte ufficiale, che in simili casi ha tutto l’interesse a dare una versione dei fatti contraria a verità.

Si ricorderanno le sconvolgenti immagini raccolte nel reportage trasmesso da Rainews 24 sulla battaglia di Falluja del novembre 2004, che ha svelato l’impiego in Irak del cosiddetto “fosforo bianco”, il micidiale ordigno Usa che fonde e deforma orribilmente i corpi delle vittime lasciandone intatti i vestiti. Le fonti ufficiali statunitensi avevano smentito le voci circa l’impiego di armi di distruzione di massa nella guerra in Irak, soprattutto perché tale guerra era stata giustificata proprio con la ricerca e la neutralizzazione di questo tipo di arma, che si diceva fosse posseduta in grandi quantità da Saddam. Qui la prova dell’uso del fosforo bianco da parte delle truppe americane era rinvenibile soltanto in quell’eccezionale documento, la cui integrale diffusione ha quindi soddisfatto un sicuro interesse pubblico.

Si può dunque trarre la seguente conclusione. L’immagine raccapricciante può essere pubblicata quando la sua diffusione soddisfa una reale esigenza informativa, ossia quando l’immagine è il contenitore di una notizia non altrimenti divulgabile nel pieno rispetto del requisito della verità. Resta, invece, non pubblicabile quando la sua diffusione non è necessaria per far acquisire la notizia alla collettività.

Un’ultima considerazione va fatta riguardo ad un altro divieto contenuto nella Carta di Treviso, inserito subito dopo quello sulla pubblicazione di immagini raccapriccianti. E’ il divieto del giornalista di “soffermarsi sui dettagli di violenza e di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale”. Qui la maggiore libertà del giornalista, che deriva dalla prevalenza di “motivi di interesse sociale”, si spiega con il minor impatto emotivo che una mera descrizione produce rispetto ad un’immagine.

E la soluzione della questione va ricercata nel principio di essenzialità dell’informazione di cui all’art. 6 del codice di deontologia. La norma, trattando delle “notizie di rilevante interesse pubblico o sociale”, salva l’informazione dettagliata quando sia “indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”. Benché dettata in riferimento alla sfera privata della persona, è facile cogliere nella norma un’analogia con quei “preminenti motivi di interesse sociale”, menzionati nella Carta dei Doveri, che consentono al giornalista di riferire dettagli violenti e brutali.

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