LA PUBBLICAZIONE DI INTERCETTAZIONI

L’intercettazione costituisce uno degli strumenti investigativi più importanti e utilizzati dall’Autorità Giudiziaria per l’accertamento dei reati. La relativa disciplina, alquanto complessa, è dettata dal codice di procedura penale. Qui basti dire che l’intercettazione, disposta dal pubblico ministero (pm) su autorizzazione del giudice per le indagini preliminari (gip), una volta eseguita viene trascritta e depositata presso la segreteria del pm, a disposizione delle parti e dei difensori. Da questo momento l’intercettazione cessa di essere coperta da segreto e il relativo contenuto può finire nelle mani del cronista, il quale è libero di considerarla notizia.

Tuttavia, ciò non significa che il cronista possa diffonderla sempre e comunque, dovendo fare i conti con i tradizionali limiti del diritto di cronaca.

Non si pongono problemi particolari con riferimento al requisito della verità. Le intercettazioni sono disposte ed eseguite dall’Autorità Giudiziaria, che è fonte ufficiale per antonomasia. Di conseguenza, tutto ciò che il cronista diffonde per averlo appreso da essa è vero per definizione.

Ma non è detto che alla (certa) verità della notizia si accompagni sempre l’interesse pubblico alla sua diffusione. Ed è proprio questo il punto nevralgico della questione, messo a nudo da certa prassi giornalistica di non procedere ad alcuna selezione nella pubblicazione dei verbali delle intercettazioni.

Quindi, la sussistenza del requisito dell’interesse pubblico (quindi la legittimità della diffusione della notizia) dipende unicamente da un fattore: l’obiettiva rilevanza sociale degli argomenti trattati nella conversazione intercettata, tale da neutralizzare qualsiasi pretesa alla riservatezza da parte di chi viene posto al centro della scena (problemi di continenza formale non se ne pongono, dal momento che il riportare fedelmente brani di un’intercettazione garantisce l’obiettività della notizia).

Sotto questo aspetto, certamente risponde ad un interesse pubblico la diffusione dei verbali relativi ai dialoghi telefonici tra il banchiere Fiorani e l’ex Governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio, che inequivocabilmente dimostrarono come quest’ultimo avesse avvantaggiato il banchiere di Lodi nella “scalata Antonveneta” del luglio 2005 a danno degli olandesi della “Abn Amro”. Non c’è dubbio, infatti, che la collettività ha il diritto di sapere come e perché il capo della più alta istituzione deputata al controllo del mercato bancario abbia esercitato le proprie funzioni in modo del tutto arbitrario. Come risponde ad un interesse pubblico la diffusione delle intercettazioni fiume a carico di Luciano Moggi, che hanno dimostrato come il direttore generale della Juventus disponesse della maggior parte degli arbitri di calcio, riuscendo così a falsare a vantaggio della squadra diversi campionati di serie A.

Quando l’Autorità Giudiziaria dispone un’intercettazione, viene automaticamente registrata qualsiasi conversazione. Di conseguenza, gli inquirenti vengono a conoscenza anche di fatti che non hanno nulla a che vedere con l’indagine in corso. E, con il deposito dei relativi verbali a disposizione delle parti e dei loro difensori, di questi fatti irrilevanti vengono a conoscenza anche i giornalisti, i quali a volte li riportano nei minimi particolari, preoccupati di soddisfare più la curiosità morbosa del pubblico, che non il suo diritto all’informazione. Così, vengono resi noti al grande pubblico aspetti, indubbiamente privati, non soltanto della vita degli intercettati, ma anche della vita di soggetti estranei alle indagini, che si ritrovano al centro della scena pubblica per il solo fatto di avere rapporti personali con i protagonisti della vicenda. In questi casi la questione si fa delicata.

Sulla questione è intervenuto il Garante per la Protezione dei Dati Personali, in conseguenza delle polemiche scaturite dalle note vicende degli ultimi anni. Per alcuni casi è in seguito dedicata apposita trattazione. Qui è opportuno soffermarsi sul Provvedimento 21 giugno 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2006) con il quale il Garante ha fornito al giornalista le linee guida per una corretta selezione del materiale derivante da intercettazioni disposte dall’Autorità Giudiziaria.

Il Provvedimento fa una premessa. Considera che “dagli atti al momento disponibili […] non risulta comprovato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale […]”. E’ una premessa importante, in quanto fa luce su ciò che in molti ambienti non è chiaro. Nel corso delle indagini preliminari, un’intercettazione non è più considerata segreta dal momento in cui viene portata a conoscenza dell’indagato tramite l’avviso di deposito dei relativi verbali presso la segreteria del pm. Da quel momento il relativo contenuto può essere divulgato, poiché “E’ sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto” (art. 114, comma 7°, c.p.c.).

Il vero problema, quindi, non sta nella divulgazione di notizie che a norma di legge dovrebbero rimanere segrete; ma nella divulgazione di fatti privati, come tali privi di un obiettivo interesse pubblico.

Il Provvedimento del Garante non dà una precisa definizione di “fatto privato”, ma la rende ricavabile. Innanzitutto, garantendo al giornalista “il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, ma nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione”; di seguito, considerando legittima una “informazione anche dettagliata” solo quando questa risulti “indispensabile per l’originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti”, ripetendo così la formula dell’art. 6, comma 1°, Codice deontologico dei giornalisti, che è parte integrante del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).

I due periodi esprimono concetti che sembrerebbero in contraddizione tra loro: l’essenzialità dell’informazione e la completezza della notizia. Tuttavia, la contraddizione è solo apparente. Il secondo periodo, infatti, serve a rafforzare il concetto principale. Quando la divulgazione di un “dettaglio” (che spesso è un “fatto privato”) serve alla “originalità dei fatti” o ad una esaustiva “qualificazione dei protagonisti” o ad una descrizione dei fatti nei “modi particolari in cui sono avvenuti”, allora cessa di essere “dettaglio” per diventare elemento “essenziale”, in quanto funzionale alla completezza della notizia.

In quest’ottica, tutto ciò che non ha alcuna pertinenza col fatto oggetto di indagine, né rilevanza autonoma, privo di importanza per una migliore comprensione della vicenda, non è essenziale, quindi non è di interesse pubblico. Così, il giornalista potrà riportare brani delle intercettazioni del funzionario ministeriale che parla degli atti sessuali compiuti con diverse imprenditrici come prezzo per l’aggiudicazione degli appalti pubblici di cui è responsabile; non potrà, invece, divulgare la conversazione nella quale lo stesso funzionario racconta la notte trascorsa in albergo con una prostituta, pena la lesione del diritto alla riservatezza.

E’ chiaro, quindi, che non poteva rientrare nel diritto di cronaca la divulgazione delle intercettazioni, disposte nell’ambito dell’inchiesta su “Calciopoli”, tra Alessandro Moggi, sposato con figli e indagato insieme al padre Luciano (direttore generale della Juventus), ed un amico col quale si lamentava di avere speso 10.000 Euro per una cena a Parigi con la giornalista Ilaria D’Amico e che gli era pure “andata buca”. Brano pubblicato da diversi quotidiani. Qui si è di fronte ad un clamoroso caso di violazione del diritto alla riservatezza, la cui tutela il Garante ha voluto accentuare escludendo espressamente la legittimità dei “riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti”. Specificazione opportuna; anche se, a ben vedere, la divulgazione di brani contenenti riferimenti a terzi estranei alla vicenda già di per sé violerebbe l’obbligo di essenzialità dell’informazione.

Un approfondimento merita la questione della divulgazione di intercettazioni illegalmente acquisite. Spesso è accaduto che alcuni quotidiani riproducessero brani di intercettazioni, non pubblicabili in quanto i relativi verbali non erano stati ancora depositati dal pm in visione alle parti e ai difensori (quindi ancora segreti), o perché addirittura si trattava di intercettazioni mai autorizzate dalla magistratura. Entrambi i comportamenti realizzano reati puniti dal codice penale: all’art. 326 c.p. sulla “Rivelazione di segreti d'ufficio” (primo caso) e agli artt. 617 e seguenti c.p. norme che riguardano l’illecita intercettazione, cognizione e diffusione di comunicazioni telefoniche e telematiche (secondo caso).

Tuttavia, i due tipi di comportamento presentano differenze notevoli. Nel caso previsto dall’art. 326 c.p., un giornale diffonde il contenuto di un’intercettazione regolarmente disposta dalla magistratura, limitandosi a violare il segreto istruttorio (divieto che cade nel momento in cui le intercettazioni vengono messe disposizione dei difensori). Qui non viene commesso alcun illecito nei confronti dell’intercettato. Il contenuto dell’intercettazione è vero, poiché proviene da una fonte ufficiale. Chi può lamentarsi è solo lo Stato, nelle persone degli inquirenti, i cui risultati investigativi potrebbero essere vanificati da una anticipata fuga di notizie. Tant’è che questo reato è perseguibile d’ufficio, non a querela di parte. In questo tipo di illecito i responsabili della pubblicazione si relazionano esclusivamente allo Stato e il diritto di cronaca non può subire limitazioni. Di conseguenza, l’intercettato non potrebbe chiedere ai responsabili della pubblicazione un risarcimento sulla base della semplice violazione del segreto, proprio perché il segreto non è previsto a tutela dell’intercettato, ma a garanzia del regolare svolgimento delle indagini.

Ben diverso è il caso della pubblicazione di conversazioni carpite con strumenti e modalità non consentiti dall’ordinamento (artt. 617 ss. c.p.), ossia a prescindere da qualsiasi provvedimento dell’autorità giudiziaria. Qui è improprio parlare di “intercettazioni”, poiché non solo manca l’iniziativa della magistratura, unico organo che ha il potere di disporle, ma addirittura il modo in cui viene conosciuta la conversazione costituisce reato. Qui la notizia non esiste, essendo sorto in maniera illecita lo stesso fatto che l’ha generata.

Inoltre, ad escludere che in quest’ultima ipotesi possa invocarsi il diritto di cronaca vi è un fattore decisivo: la stessa strutturazione degli artt. 617 ss. c.p. Questi reati sono perseguibili a querela della persona offesa, non d’ufficio (a differenza di quanto accade per l’art. 326 c.p.). Qui i responsabili della pubblicazione si relazionano esclusivamente all’intercettato, il quale potrà quindi chiedere loro un risarcimento, perché queste norme lo tutelano da indebite interferenze nella propria vita da parte di terzi; interferenze che possono essere disposte soltanto dalla magistratura nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

E l’emanazione del D.L. 22 settembre 2006 n. 259 (“Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche”), convertito in L. 20 novembre 2006 n. 281, conferma pienamente quanto appena detto. In esso è previsto l’obbligo dell’autorità giudiziaria di disporre “l’immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti”, nonché dei “documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni”, vietando di eseguirne “copia in qualunque forma” (art. 1). E’ stabilita la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi “detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione” (art. 3). Viene riconosciuta alla persona le cui comunicazioni o conversazioni illegalmente acquisite siano divulgate, una somma di denaro a titolo di risarcimento “in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata”; e una somma compresa tra Euro 50.000 ed Euro 1.000.000 “ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico” (art. 4).

Si tratta di una legge che va accolta con favore; e che conferma come sia impossibile parlare di diritto di cronaca nel caso di divulgazione di intercettazioni abusive, ossia attuate al di fuori di qualsiasi controllo dell’autorità giudiziaria.

Non va accolto con favore, invece, il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati l'11 giugno 2009 (trasmesso al Senato per la definitiva approvazione). Viene fissata la regola generale secondo cui, per tutta la durata delle indagini preliminari e fino al termine dell'udienza preliminare, è vietata la pubblicazione “anche parziale, per riassunto o nel contenuto” delle intercettazioni telefoniche e telematiche, anche se non più coperte da segreto.

E’ chiaro che se questo disegno diventasse legge, la collettività pagherebbe un prezzo altissimo. Se si considera la grande importanza che da tempo svolge nell’indagine penale l’intercettazione, e che nella maggior parte dei procedimenti penali di obiettivo pubblico interesse la durata delle indagini preliminari può arrivare fino a due anni (ai quali si aggiungono i tempi di espletamento dell’udienza preliminare), in questo modo verrebbe meno l’immediatezza della notizia.

L’immediatezza della notizia va considerata come un principio irrinunciabile in una moderna democrazia. Fatti di obiettivo interesse pubblico vanno divulgati il più presto possibile, in modo da agevolare il controllo da parte di quel soggetto sovrano che, per Costituzione (art. 1), è la collettività. Tra l’altro, le intercettazioni sono atti che per loro natura contengono sostanzialmente delle confessioni, che come tali conferiscono al fatto (di interesse pubblico) cui si riferiscono il massimo grado di verosimiglianza.

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