Commissione di Vigilanza 11 marzo 2003

COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE

E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

(“Atto di indirizzo
sulle garanzie del pluralismo
nel servizio pubblico radiotelevisivo”)

Seduta dell’11 marzo 2003

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

PREMESSO

che la tutela del pluralismo nel servizio pubblico e, in generale, nell'informazione e comunicazione radiotelevisiva, è tema di grande attualità e si arricchisce continuamente di nuovi elementi;

che sono confermati i principi ispiratori e gli indirizzi generali di attuazione dell'atto d'indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997;

che è tuttavia evidente, sulla base dell'esperienza, la necessità di formulare ulteriori raccomandazioni a garanzia del pluralismo informativo, nel rispetto della autonomia editoriale della concessionaria e nell'ambito dell'attuazione delle finalità del servizio pubblico;

tenuto conto delle risultanze della sessione di lavoro dedicata dalla Commissione stessa al tema del pluralismo, introdotta dalla relazione del Presidente svolta nella seduta del 4 giugno 2002 e seguita da una discussione nelle sedute del 5, del 6 e del 18 giugno 2002, e dalle audizioni svolte nelle sedute dell'11, del 12 e del 19 giugno 2002;

tenuto conto altresì del messaggio del Presidente della Repubblica inviato al Parlamento il 23 luglio 2002;

RICORDATO

che, come previsto dalla legge 103 del 14 aprile 1975 (art. 1) e dalla legge 223 del 6 agosto 1990 (art. 1), sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo nell'accesso ai mezzi di comunicazione, la tutela della libertà di opinione e di espressione per ogni cittadino, come la tutela della libertà dell'informazione, condizione per la sua obiettività, completezza e imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità linguistiche, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione;

che, per il servizio pubblico radiotelevisivo, il pluralismo, nella sua accezione più ampia, costituisce un obbligo che deve essere rispettato dalla azienda concessionaria nel suo insieme e in ogni suo atto, nonché dalle sue articolazioni interne (divisioni, reti e testate), e deve avere evidente riscontro nei singoli programmi;

che il pluralismo deve estendersi a tutte le diverse condizioni e opzioni (sociali, culturali, politiche ecc.) che alimentano gli orientamenti dei cittadini, e non si esauriscono nelle posizioni rappresentate dai partiti;

che il pluralismo, nella sua articolazione 'interna' ed 'esterna' individuata dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 112 del 1993 e n. 420 del 1994) sia un dovere non solo per il servizio pubblico ma che, come hanno sottolineato la Consulta (sentenza n. 155 del 2002) ed il Presidente della Repubblica nel già citato messaggio al Parlamento, valga per tutti i soggetti titolari di concessioni;

che il pluralismo nella informazione e nella comunicazione ha l'obiettivo di fornire all'utente, al di fuori di ogni discriminazione, la massima varietà possibile di informazioni e di proposte, e – a tal fine è tanto più garantito quanto maggiore è il numero dei soggetti che operano, in condizione di libertà e di concorrenza, nel sistema delle comunicazioni e quanto più agevole è l'accesso per nuovi soggetti.

Formula le seguenti raccomandazioni nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo:

1. Tutte le trasmissioni di informazione dai telegiornali ai programmi di approfondimento devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine si invita la RAI a sperimentare anche nuovi formati di trasmissioni di approfondimento giornalistico, non necessariamente ancorati alla figura del conduttore unico;

2. La presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento, quando è frequente e abituale, alimenta la sensazione che il carattere pubblico del servizio consista nella simbiosi con la politica. Va quindi normalmente evitata, e deve – comunque trovare motivazione nella particolare competenza e responsabilità degli invitati su argomenti trattati nel programma stesso, configurando una finestra informativa nell'ambito del programma di intrattenimento alla quale si applica dunque la raccomandazione precedente. In tal modo vengono salvaguardate le finalità del servizio pubblico.

3. E' da evitare la presenza nei programmi della concessionaria del servizio pubblico televisivo dei dirigenti dell'azienda stessa, intendendosi per dirigenti non solo i membri del Consiglio di amministrazione ed il direttore generale, ma anche i direttori di divisione, di rete e di testata. E' dannosa l'immagine di un uso "personale" e "privato" del servizio pubblico, che confonde i rapporti tra i diversi livelli dell'azienda che, invece, devono essere trasparenti e separati, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità.

4. Considerato che la legge garantisce agli imputati e alla loro difesa di tacere quanto può loro nuocere; considerati altresì i vincoli ai quali la legge obbliga i magistrati, sia requirenti che giudicanti, nel rapporto con i mezzi di informazione, in tutte le fasi del giudizio; nei programmi della concessionaria del servizio pubblico aventi per oggetto procedimenti giudiziari in corso, l'esercizio del diritto di cronaca, come l'obbligatorio confronto fra le diverse tesi dovrà esser garantito da soggetti diversi dalle parti che sono coinvolte e si confrontano nel processo. La scelta di questi soggetti – la cui delicatezza è evidente appartiene esclusivamente alle decisioni dei responsabili dei programmi stessi.

5. La Commissione, costatando che la trasmissione integrale e documentaria di manifestazioni pubbliche è evidentemente connessa con il pluralismo, costatando altresì che la situazione attuale è del tutto insoddisfacente e alimenta continue polemiche dispone quanto segue: "Le trasmissioni integrali e documentarie sono riservate, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge (sedute parlamentari su richieste del Parlamento stesso; messaggi ex articolo 22 della legge n. 103 del 1975), alle occasioni ufficiali (feste nazionali, celebrazioni di Stato e simili). Tutti gli altri eventi, di natura politica o sindacale, devono avere trattamento giornalistico con un equilibrio tra trasmissioni di immagini, documentazione in voce, interviste e commenti in studio che nel loro insieme devono rispettare l'obbligo di dar conto della pluralità dei punti di vista, nel contraddittorio fra tesi diverse. Ricadono, dunque, nell'ambito delle decisioni e delle responsabilità giornalistiche come sono codificate nell'ambito dell'azienda concessionaria del servizio pubblico". La Commissione prevede di dedicare all'argomento ulteriori approfondimenti, senza escludere che ne possa scaturire un'eventuale diversa regolamentazione. Il presente indirizzo vale – in ogni caso fino a quando non ne venisse definito e deliberato uno nuovo.