LA VERITA'

Il primo requisito che la cronaca deve rispettare nel momento in cui entra in conflitto con un diritto inviolabile garantito dall’art. 2 Cost. è rappresentato dalla verità dei fatti. Non sarebbe esatto dire che si tratta del requisito più importante. Eguale importanza rivestono i requisiti dell’interesse pubblico e della continenza formale. Ma è proprio con riferimento al requisito della verità che si registra l’avanzamento dei tradizionali limiti in materia di manifestazione del pensiero e si rinviene la giustificazione per una tutela rafforzata del diritto di cronaca.

Bisogna prima chiarire in che termini il rispetto della verità dei fatti rappresenta, nella cronaca, un avanzamento dei limiti tradizionalmente imposti alla libertà di pensiero. E’ utile un esempio. Se un quotidiano locale scrive che il sindaco è indagato o è stato condannato per truffa, avrà senz’altro agito nell’ambito del diritto di cronaca se quella notizia è vera. Ma se uno di noi viene a sapere che per truffa è stato condannato un proprio condomino, non potrà comunicarlo agli altri condomini affiggendo all’ingresso del palazzo il dispositivo della sentenza. Insomma, al di fuori di un contesto propriamente informativo, fatti lesivi non possono essere resi noti nemmeno quando sono veri.

Ciò in quanto i reati di ingiuria e diffamazione prescindono dalla verità dei fatti. Lo dice l’art. 596, comma 1°, c.p.: “Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti [ingiuria e diffamazione] non è ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa”. Insomma, chi attribuisce ad una persona fatti offensivi, in un eventuale giudizio non potrà cavarsela dimostrando che sono veri. Invece, in un contesto informativo, la prova della verità dei fatti narrati è indispensabile per escludere la responsabilità. Ecco, dunque, in che termini si può parlare, con riferimento alla cronaca, di avanzamento dei limiti tradizionalmente imposti alla libertà di pensiero.

Un avanzamento dei limiti che trova giustificazione nella stessa funzione della cronaca, fondamentale in un sistema democratico, dove “la sovranità appartiene al popolo” (art. 1 Cost.). Per ovvi motivi, qualsiasi persona troverebbe grosse difficoltà se dovesse personalmente apprendere i fatti. Gli organi di informazione, invece, vantano un rapporto privilegiato con la realtà. E’ come se possedessero un gigantesco specchio da orientare di volta in volta dall’alto, consentendo così alla collettività di cogliere fatti la cui visione diretta le è impedita da ostacoli insormontabili. La cronaca è il tramite tra la collettività e la realtà. Raccoglie le informazioni, le seleziona e le restituisce alla collettività sotto forma di notizia. E’ naturale, quindi, che si debba escludere qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, quando i fatti oggetto di cronaca siano veri.

Questa è la ragione per cui la cronaca deve basarsi sulla verità dei fatti. Il sacrificio dei diritti del singolo individuo è giustificato soltanto dall’esigenza di informare la collettività.

LA VERITA’ PUTATIVA

LA COMPLETEZZA DELLA NOTIZIA

IL DIRITTO ALL’IDENTITA’ PERSONALE

CRONACA E DICHIARAZIONI ALTRUI

CINEMA E DIRITTO DI CRONACA