Le tangenti sessuali di due onorevoli

Nel febbraio 1994 viene pubblicato il libro “Membri di partito. Le avventure pornopolitiche di Rossana Doll”. Tratta della nutrita schiera di politici con i quali la pornostar, all’epoca ventenne, strinse una approfondita conoscenza nel periodo che precedette “Tangentopoli”, e della loro abitudine a promettere raccomandazioni in cambio di prestazioni sessuali.

In particolare, vi sono due politici che escono dal libro piuttosto malconci. Il primo, l’on. P.D., del Psi, non esita a mettere le mani addosso alla Doll in ascensore in occasione del loro primo incontro, dopo che la ragazza gli aveva confidato il suo sogno di diventare hostess di volo e ricevuto dall’onorevole la garanzia di un interessamento presso i vertici dell’Alitalia. Qualche giorno dopo la Doll effettivamente riceve una lettera dalla Compagnia aerea per la fissazione di un colloquio, ma riceve anche l’espresso invito del parlamentare a recarsi a casa sua, dove viene consumato un rapporto completo. Seguono successivi rapporti consumati in un appartamento che i familiari di Doll hanno affittato al parlamentare nello stesso condominio in cui vivono. Ma alla lettera dell’Alitalia non segue alcun colloquio di selezione. La Doll capisce tutto e liquida il parlamentare. Questi si reca a casa sua per chiedere spiegazioni. E mentre la Doll gli fa capire che non intende perdere tempo con chi non mantiene le promesse, l’on. P.D. pensa bene di lasciarle un personalissimo ricordo masturbandosi sul pianerottolo ed eiaculando davanti alla soglia di casa della famiglia Doll.

Il secondo politico è l’on. L.F., democristiano, già sindaco di Bari e sottosegretario all’Industria. Conosce la Doll ad un cocktail party. Subito le garantisce un decisivo interessamento con il presidente dell’ATI. In cambio della promessa, il sottosegretario chiede alla ragazza una fellatio in auto mentre l’accompagna a casa con l’autista; ma a causa della resistenza opposta, si limita a masturbarsi “coinvolgendola parzialmente”. Seguono poi altri incontri, tutti con “un avvilente celere epilogo”.

I due politici ricorrono con procedura d’urgenza al Tribunale di Viterbo (sede dell’editore) chiedendo il sequestro delle copie esistenti e la immediata cessazione della stampa. Il Tribunale respinge la richiesta di sequestro delle copie già stampate per il divieto contenuto nell’art. 21 Cost., e dispone il sequestro dei soli mezzi tecnici propedeutici alla stampa, con conseguente divieto di procedere ulteriormente alla stampa dell’opera. I due onorevoli, nel contempo, sporgono querela per diffamazione nei riguardi della Doll e della casa editrice.

Il Tribunale di Viterbo assolve gli imputati riconoscendo il diritto di cronaca e affermando che “Non costituisce reato la diffusione di notizie attinenti alla sfera sessuale di esponenti politici veritiere o verosimili, qualora sussista un preminente interesse pubblico alla conoscenza delle medesime, giustificato dalla natura dell’attività svolta dalla persona e dal fatto divulgato”.

(Trib. Viterbo 10 giugno 1997)
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Una premessa in ordine al requisito della verità. Il Tribunale ha ritenuto veri i fatti narrati nel libro non sulla base di prove dirette, che per ovvi motivi era impossibile fornire, ma sulla base di circostanze provate che hanno fatto ritenere verosimili i fatti scabrosi: il contratto di locazione stipulato tra la madre di Doll e l’on. P.D., la lettera dell’Alitalia, alcune foto che ritraggono la Doll assieme agli onorevoli, testimoni che hanno visto la Doll e l’on. L.F. appartarsi in camere d’albergo, ed altro.

Ma ciò che qui importa è verificare se sussiste un interesse pubblico alla divulgazione di quei fatti, come ha sostenuto il Tribunale.

A prima vista, non si può negare che il libro riporti particolari che appartengono ad una sfera personalissima dell’individuo; e per i quali, nella normalità dei casi, sarebbe molto difficile trovare una giustificazione adeguata alla loro divulgazione in mancanza del consenso degli interessati. Ma è possibile arrivare ad una conclusione diversa dopo un’attenta analisi dell’uso distorto che i due “rappresentanti del popolo” hanno fatto della propria posizione.

Un dato fondamentale risulta provato. I due onorevoli hanno ottenuto i favori sessuali della Doll dietro promessa di intervenire presso persone influenti allo scopo di coronare il suo sogno: diventare hostess di volo. Non stiamo parlando di due sedicenti registi che tramite inserzione su un giornale locale attirano giovani aspiranti attrici assicurando loro un “provino”. Stiamo parlando di due persone elette in Parlamento da una collettività sovrana, con la legittima aspettativa di una gestione dei pubblici poteri conformemente alla Costituzione e alle leggi. Stiamo parlando di un comportamento che può realizzare gli estremi del reato di millantato credito, previsto all’art. 346 del codice penale, che punisce chi “millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato […]” riceve “denaro o altra utilità come prezzo per la propria mediazione […]”, soprattutto se si considera che buona parte della giurisprudenza fa rientrare nella locuzione “altra utilità” anche le prestazioni sessuali.

Ora, dal momento che la collettività, in occasione delle consultazioni elettorali, investe i membri del Parlamento del potere di rappresentarla, non c’è dubbio che meritano tutto il suo interesse le vicende di due parlamentari che barattino con prestazioni sessuali i sogni di una ventenne. Se (come già chiarito) resta “fatto privato” ciò che obiettivamente non ha alcuna incidenza sull’attività che lega il personaggio al pubblico, le vicende dei due parlamentari non possono non considerarsi di interesse pubblico. Hanno perso la natura “privata” dal momento in cui i due parlamentari le hanno poste in connessione con la loro attività pubblica. Qui il giudizio di incidenza del fatto sull’attività pubblica è dei più agevoli, poiché il fatto si è verificato proprio ostentando e strumentalizzando la qualifica di parlamentare.

Ma se ciò è più che sufficiente per legittimare l’identificazione dei due onorevoli nel loro ricatto sessuale, occorre verificare se la collettività ha interesse a venire a conoscenza di fatti specifici come la masturbazione praticata dall’on. P.D. sulla soglia di casa Doll, o la fellatio chiesta in auto dall’on. L.F. in presenza dell’autista. O se, al contrario, debbano rimanere “fatti privati” almeno queste vicende particolari.

I due fatti sono elementi accessori del comportamento generale tenuto dai due onorevoli nei riguardi della Doll. Una volta chiarita la legittimità di divulgare il comportamento generale, non vi è motivo di escluderla per fatti che ne rappresentano modalità di esecuzione. Tra l’altro, si tratta di modalità particolarmente indicative della personalità di due soggetti ai quali molti elettori hanno affidato la cura dei propri interessi. L’on. P.D., dopo aver speso la propria qualifica di parlamentare per illudere e usare sessualmente la Doll, si esibisce davanti alla ragazza mentre questa chiede spiegazioni del mancato interessamento presso l’Alitalia, come in uno squallido esercizio di potere, misto a disprezzo per una persona che si era fidata di lui. L’altro, l’on. L.F., pare quasi ricalcare il cliché del pornoboss in limousine, pretendendo una fellatio in presenza dell’autista.

Sono fatti che vanno divulgati, perché sarebbe diseducativo censurare. Ammesso, però, che siano veri. E’ proprio sul requisito della verità che la sentenza traballa. Peraltro, qui sarebbe inutile invocare la libertà d’arte di cui all’art. 33 Cost. per giustificare la narrazione di fatti immaginari, come si è già visto possibile fare per il cinema in Cinema e diritto di cronaca). E non perché quello che vale per il cinema non vale per la scrittura (sono entrambe due forme d’arte), ma perché è difficile che quei due episodi possano essere considerati fatti minori. Sono proprio quelli, infatti, a consegnare i due parlamentari al pubblico ludibrio.