Un caso di doppio abuso su minore

Nel febbraio 2004 nel capoluogo di una regione del Nord Italia viene arrestata una donna, accusata di violenza sessuale e lesioni ai danni di due bambini a lei affidati dai genitori. Della vicenda si occupano tutti i maggiori quotidiani nazionali. Pur celando i nomi dei minori, i quotidiani svelano numerosi dettagli, tra cui l’età e il sesso dei due bambini, il tipo di abusi subiti, il periodo in cui la donna ha prestato servizio nella famiglia, il lavoro dei genitori, la circostanza che il padre svolge prevalentemente la propria attività in una capitale europea, il quartiere di residenza della famiglia, le sue abitudini, gli animali domestici posseduti. E vengono diffuse le generalità e l’immagine dell’arrestata.

I genitori dei due bambini ricorrono al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Secondo il Garante, le informazioni riportate dai quotidiani sulla vicenda sono “sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda”, nonché diffuse in violazione dell’art. 13 D.P.R. n. 448/1988 e dell’art. 52, comma 5°, codice della privacy. Il Garante pone l’accento anche sulla violazione dell’art. 7 del codice di deontologia, che vieta al giornalista “di diffondere dati idonei ad identificare, anche indirettamente, soggetti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca”.

Ciò posto, il Garante “vieta all’editore e al direttore responsabile delle testate giornalistiche […] l’ulteriore diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare i due minori”, prescrivendo agli stessi “l’adozione delle misure necessarie per conformare i trattamenti ai principi richiamati […] e di astenersi da ulteriori trattamenti in difformità dei medesimi principi”.

(Garante per la Protezione dei Dati Personali, 10 marzo 2004)
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Il Garante ha riscontrato la violazione di più norme. L’art. 13, comma 1°, D.P.R. n. 448/1998, secondo cui nei procedimenti penali “sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento”. L’art. 52, comma 5°, del codice della privacy, che impone a “chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado” di “omettere in ogni caso […] le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori”. E l’art. 7, comma 1°, del codice di deontologia, che vieta al giornalista non solo di pubblicare i nomi di minori coinvolti in fatti di cronaca, ma anche di fornire “particolari in grado di condurre alla loro identificazione”.

La decisione è ineccepibile. Non basta celare le generalità e l’immagine del minore. Occorre astenersi dal diffondere qualsiasi dato o elemento, anche relativo a terze persone, che possa agevolare l’identificazione del minore nel proprio ambito territoriale di riferimento.

In questo caso, già la diffusione delle generalità e dell’immagine della donna arrestata ha certamente compromesso l’anonimato dei minori coinvolti, se si pensa che la donna arrestata era, per ovvi motivi, ben nota alla cerchia di conoscenze della famiglia. In più, sono stati divulgati ulteriori elementi come l’età e il sesso dei due bambini, il lavoro dei genitori, il quartiere di residenza, e perfino gli animali che la famiglia teneva nella propria abitazione! Insomma, pare quasi che qui il giornalista, costretto a celare i nomi dei due bambini, abbia fatto di tutto perché ogni lettore in qualche modo in contatto con la famiglia li identificasse.

Tra l’altro, il Garante fa correttamente notare come in questo caso non vi fossero nemmeno quei “fini di giustizia e di polizia” che gli artt. 97, comma 1°, L. n. 633/1941 e 8, comma 2°, codice di deontologia considerano presupposto per una legittima divulgazione delle immagini di una persona. Il reato è stato commesso “in solitudine”. Non si parla, cioè, di un reato “a lesività diffusa”, ossia di un tipo di reato che presenta più vittime. Di conseguenza, la divulgazione dell’immagine della donna arrestata non poteva essere ritenuta utile per il lavoro investigativo. Qui la violazione è stata commessa anche nei confronti della stessa arrestata.

Una violazione che però ha finito per nuocere principalmente ai due minori, che sono stati identificati da tutti coloro che avevano il sia pur minimo contatto con la famiglia di appartenenza. Basti pensare ai negozi del quartiere (indicato con precisione sui giornali) dove i coniugi e la stessa arrestata senz’altro si recavano per le necessità quotidiane. E qui la divulgazione riguarda un reato particolarmente grave come la violenza sessuale, che già di per sé lascia segni indelebili nella psiche di un bambino. Una violazione, quindi, che certamente rischia di pregiudicare l’armonico sviluppo della personalità dei due bambini, nell’eventualità in cui i genitori non decidessero di cambiare città.