Il Giornale imbratta una sentenza

In data 06.07.94 il dott. M.M., Pretore di Milano, assolve con formula piena tre ragazzi, imputati del reato di danneggiamento aggravato per aver imbrattato un muro di una stazione della metropolitana di Milano scrivendo la parola “Buongiorno”. Il Pretore motiva l’assoluzione affermando che quella scritta era stata sovrapposta ad altra precedente, di estensione uguale a quella incriminata. Di conseguenza, la scritta incriminata non aveva prodotto alcun danneggiamento perché l’integrità del muro era da ritenersi già compromessa dalla scritta precedente.

La notizia viene riportata su vari quotidiani. In particolare, in data 08.07.94 su “Il Giornale” appare un articolo a firma A.P. dal titolo “Scrivere sui muri con lo spray è una cosa bella: lo dice il Pretore”; con sottotitolo “Sconcertante sentenza del Pretore di Milano: imbrattare edifici pubblici con graffiti non costituisce danneggiamento”; e occhiello “Assolti tre giovani che imbrattarono una stazione del metrò di Milano: una sentenza che non incoraggia a rispettare i beni pubblici”. Nel testo dell’articolo si legge poi che “adesso chiunque voglia sfogarsi con spray e pennelli ha via libera”.

Il dott. M.M. reputa l’articolo diffamatorio e cita in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano articolista, direttore responsabile ed editore per il risarcimento dei danni. Il Tribunale respinge la domanda condannandolo alle spese processuali. M.M. ricorre in appello.

La Corte d’Appello di Milano accoglie la domanda e riforma la sentenza di primo grado condannando articolista, direttore responsabile ed editore al risarcimento dei danni subiti dal Pretore M.M. per effetto dell’articolo. Secondo la Corte “Non rientra nell’esercizio del diritto di cronaca e di critica, e costituisce atto diffamatorio, la censura giornalistica del dispositivo di una sentenza alla quale venga attribuito un significato diverso da quello corretto e desumibile dalla motivazione stessa”.

(App. Milano 11 aprile 2001)
* * *

La sentenza si occupa di un caso particolare: la critica al provvedimento di un magistrato. Una critica di per sé alquanto rischiosa, se si considera che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il punto di arrivo di un complesso iter e si basano su argomentazioni logiche e giuridiche.

Nel caso in questione l’articolo giornalistico ha criticato la decisione del magistrato travisandone la sostanza. Il magistrato ha assolto gli imputati sul presupposto che il muro era già stato imbrattato e che la sovrapposta scritta “Buongiorno” non ha prodotto un ulteriore danno. Quindi, non poteva esserci “danneggiamento”.

Invece, l’articolista ha criticato la decisione attribuendo al Pretore di Milano la creazione ex novo del principio secondo cui “imbrattare muri pubblici non è reato”. E’ come se il Pretore avesse detto che chi spara ad un uomo già morto non commette il reato di omicidio, e l’articolista avesse interpretato questa decisione scrivendo che secondo il Pretore uccidere un uomo non è reato.

Qui il giudizio sulla lesione alla reputazione è pienamente condivisibile. Il Pretore è stato rappresentato pubblicamente come un giudice che agisce in spregio alla legge, poiché chiunque sa che considerare legittimo tout court l’imbrattamento di beni pubblici significa esercitare le funzioni giudiziarie in palese contrasto con le leggi.

Il provvedimento del Pretore di Milano era basato su una precisa argomentazione: la condotta dei tre imputati non poteva costituire reato perché il muro risultava già danneggiato, avendo la scritta “Buongiorno” coperto un’altra scritta. Era quest’ultima, quindi, ad aver provocato in maniera definitiva il danneggiamento del muro.

Per poter essere ritenuta legittima, la critica dell’articolista avrebbe dovuto essere accompagnata da un’argomentazione che invalidasse quella sostenuta dal Pretore. Come già detto, la sentenza costituisce la forma più esemplare di critica ad un comportamento umano, argomentata in fatto e in diritto attraverso la motivazione. Di conseguenza, la critica rivolta ad una sentenza deve essere argomentata molto più di quanto è normalmente richiesto nelle altre aree della critica. Qui la critica non avrebbe dovuto limitarsi a dire che la sentenza del Pretore di Milano è sconcertante, perché consente di imbrattare i muri. Avrebbe dovuto spiegare (ossia argomentare) perché il Pretore di Milano ha sbagliato nel sostenere che la precedente scritta aveva già di per sé compromesso l’integrità del muro pubblico. Ciò non è stato detto perché l’articolista non si è neanche preoccupato di attendere le motivazioni della sentenza.

Tra l’altro, qui la legittimità della critica non avrebbe potuto comunque essere sostenuta, perché la sentenza costituiva una notizia appena appresa da una fonte, quindi non ancora acquisita dalla collettività. Non poteva essere oggetto di critica, ma di cronaca, con tutte le conseguenze che sarebbero dovute derivare in tema di obiettività dell’informazione.